S T A T U T O
Associazione "Amici di Scolopax" - O.n.l.u.s.

 

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TITOLO I

 

Costituzione, denominazione, sede, oggetto sociale, durata

 

Art. 1

 

(Costituzione e Denominazione)

 

E' costituita l'associazione denominata: "Amici di Scolopax" - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta Associazione.

            L'Associazione "Amici di Scolopax":

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;

-  svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 3 e quelle ad esse direttamente connesse;

-  non distribuisce - anche in modo indiretto - utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

-  impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

-  in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma seguirà i limiti e le condizioni prevista dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e succ. mod.

L'Associazione, iscritta nell'anagrafe delle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), dovrà usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione <<organizzazione non lucrativa di utilità sociale>> o l'acronimo <<Onlus>>.

 

Art. 2

 

(Sede)

 

L'associazione ha sede legale in Mugnano del Cardinale (CAP: 83027), Provincia di Avellino, alla Via Roma N° 57.

L'associazione ha il seguente indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

L'Assemblea dei soci, riunita in seduta ordinaria, può istituire o sopprimere altrove, in Italia o all'estero, altri sedi secondarie, amministrative, di rappresentanza e organizzative.

 

Art. 3

 

(Oggetto Sociale)

 

L’associazione è apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e tende all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento di attività nei settori:

-  della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

-  della promozione della cultura e dell'arte;

-  dello sport dilettantistico.

In particolare, l'associazione, nell'ambito del predetti settori, ha come scopo principale:

-  La tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;

-  La salvaguardia, l'incremento quantitativo e qualitativo del patrimonio faunistico;

-  La promozione di iniziative a tutela e conservazione della specie "beccaccia";

-  L'esperimento di azioni di controllo e di ripristino dell'ambiente frequentato dalla beccaccia;

-  Lo studio e la ricerca sulle abitudini della beccaccia, con particolare riferimento al fenomeno della migrazione;

-  La gestione della beccaccia in Italia ed all'estero;

-  La gestione del patrimonio faunistico in sintonia e collaborazione con gli operatori del settore agricolo zootecnico e forestale, attraverso il recupero di zone montane che, anche attraverso il turismo venatorio, possano venire convenientemente valorizzate e di zone di pianiura degradate da un'agricoltura intensiva;

-  La formazione culturale del beccacciaio contemporaneo, la sua educazione all'amore e al rispetto della natura, in modo da fargli assumere quella dignità che gli compete, come responsabile della gestione del territorio e della fauna selvatica che lo popola;

-  La cura e la valorizzazione dell'aspetto cinofilo dell'attività sportiva venatoria, anche al fine della selezione di soggetti con spiccate attitudini alla caccia alla beccaccia, promovendo le verifiche formative degli stessi e mirando, altresì, all'ampliamento del periodo di addestramento su selvatici nella stagione invernale ed autunnale;

-  La collaborazione con Istituzioni, nazionali ed estere, sia naturalistiche che tecnologiche e venatorie;

-  L'instaurazione di rapporti di collaborazione con enti ed istituzioni, nazionali ed estere per effettuare proposte di tutela normativa, di conservazione e risanamento, del patrimonio beccacce, con razionalizzazione, limitazione e monitoraggio delle attività di prelievo;

-  La promozione della cultura e dell'arte ispirata a valori e tradizioni venatorie, legate al mondo della beccaccia.

E' assolutamente vietato all'associazione stessa lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate nei precedenti commi, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il conseguimento dei suoi fini l'associazione può assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in società od imprese, ed enti privati, aventi esclusivamente oggetto analogo od affine o connesso al proprio; svolgere operazioni mobiliari ed immobiliari, nonché accettare donazioni e lasciti testamentari direttamente connessi a favorire lo sviluppo delle attività oggetto del presente statuto.

L'associazione, infine, potrà compiere ogni operazione o attività affine, inerente o complementare, direttamente o indirettamente connessa allo scopo sociale e tutto quanto l'Assemblea riterrà opportuno e comunque utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

 

Art. 4

 

(Durata)

 

L'associazione ha durata illimitata.

 

TITOLO II

 

Risorse economiche, esercizio sociale, utili

 

Art. 5

 

(Risorse economiche)

 

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a)      versamenti delle quote di iscrizione e di quelle associative annuali;

b)      eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;

c)      eventuali donazioni, elargizioni o lasciti;

d)      eventuali contributi di enti pubblici, privati e organismi internazionali;

e)      introiti derivanti da convenzioni;

f)       rendite di beni di qualunque natura pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

I Fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente, o, su delega di quest'ultimo, dal Tesoriere.

 

Art. 6

 

(Esercizio sociale)

 

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 marzo dell'anno successivo il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di redigere il rendiconto annuale nonché il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Rendiconto e bilancio dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci entro il successivo 30 giugno.

 

Art. 7

 

(Utilizzazione degli avanzi di gestione)

 

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

TITOLO III

 

Soci e quota associativa

 

Art. 8

 

(Ammissione dei soci)

 

Sono ammessi come soci tutte le persone fisiche e gli enti che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne facciano domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, firmata per presentazione da almeno un socio, dichiarando di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

In caso di assenza di soci presentatori, possono assumere tale funzione, e firmare la domanda di adesione, il Presidente della Associazione, il Vicepresidente o un membro del Consiglio di Amministrazione.

La domanda di ammissione deve essere valutata ed accettata dal Consiglio di Amministrazione con delibera irrevocabile.

I soci, all'atto dell'ammissione, verseranno la quota di iscrizione.

Il domicilio legale dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

 

Art. 9

 

(Diritti dei soci)

 

Il rapporto e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è prevista per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dell'atto costitutivo e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, oltre che tutti gli altri diritti riconosciuti dal presente statuto.

I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dalla appartenenza alla Associazione.

 

Art. 10

 

(Doveri dei soci)

 

Tutti i soci sono strettamente tenuti a rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, a pagare le quote sociale e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato, attenendosi sempre al rispetto della fauna e dell'ambiente.

In conformità con lo spirito dell'associazione e con il suo oggetto sociale i soci cacciatori dovranno altresì seguire le seguenti regole di comportamento:

-  non cacciare la beccaccia all'aspetto;

-  non eccedere mai nei prelievi, al di là dei limiti prescritti e non;

-  esercitare la caccia alla beccaccia solo con il cane;

-  diffondere il modo corretto di esercitare la caccia alla beccaccia;

-  impegnarsi personalmente alla cura dell'ambiente anche con interventi presso le istituzioni interessate;

-  segnalare eventuali inosservanze di divieti.

 

Art. 11

 

(Recesso ed esclusione dei soci)

 

Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione, mediante comunicazione scritta o telematica da indirizzare al Consiglio di Amministrazione.

Il recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia comunicata, nelle forme di cui al precedente comma, almeno tre mesi prima.

Il socio che ha esercitato il recesso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

Il socio può essere escluso dall'associazione per gravi motivi, e comunque quando:

-  abbia posto in essere attività in contrasto con quella dell'associazione;

-  abbia divulgato informazioni false e dirette ad ostacolare o annientare gli effetti delle attività poste in essere dall'associazione;

-  proceda a svolgere attività diretta a soddisfare esclusivamente i propri interessi, provocando inevitabili danni consequenziali a carico degli altri soci;

-  abbia  causato danno patrimoniale, finanziario ed economico a carico dell'associazione;

-  si sia macchiato di reati, la cui gravità sia dichiarata rilevante dall'assemblea dei soci;

-  abbia posto in essere ogni atto contrario o in frode alla legge tale da farlo ritenere indegno;

-  se cacciatore, abbia violato una o più disposizioni di cui all'art. 10, secondo comma, del presente statuto;

-  sia moroso nel versamento della quota annuale di associazione.

L'esclusione di un socio deve essere oggetto di apposita deliberazione di assemblea straordinaria ed è assunta a maggioranza  prevista nell'art.19 del presente statuto.

La quota di iscrizione versata non sarà restituita al socio escluso.

 

Art. 12

 

(Perdita della qualità di socio)

 

La qualità di socio si perde per decesso, oltre che per recesso ed esclusione nei casi sopra indicati.

In ogni caso il socio uscente o gli eredi del socio defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune, anche in ragione della particolare natura della presente associazione.

 

Art. 13

 

(Quota sociale)

 

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea.

Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'associazione.

Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

TITOLO IV

 

Organi sociali - Cariche onorarie

 

 

Art. 14

 

(Organi dell'associazione)

 

Organi dell'associazione sono:

-  l'Assemblea;

-  il Presidente;

-  il Consiglio di Amministrazione;

-  il Collegio dei Revisori.

 

 

Art. 15

 

(Assemblea)

 

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità dei soci; le deliberazioni da essa prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano anche i soci assenti e i dissenzienti.

Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e del rendiconto; e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.      

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura del Presidente dell'Associazione, o, in mancanza, dagli amministratori, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione può essere fatto sia con raccomandata con A.R., sia a mezzo fax, o inviato per posta elettronica, non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in caso d’urgenza 7 giorni prima.

Esso deve inoltre contenere la eventuale seconda conv­ocazione, che deve avvenire a distanza di almeno 24 ore e non oltre 30 gg. dalla prima.

In mancanza di tali formalità l'Assemblea si ritiene regolarmente convocata quando ad essa partecipi la totalità dei soci e vi assistano tutti gli Amministratori e l'intero Collegio dei Revisori.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma quattro, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

 

Art. 16

 

(Partecipazione all'assemblea e diritto di voto)

 

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea i soci che hanno versato la quota sociale, e regolarizzato l'iscrizione nel registro dei soci, prima della data d'invio dell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa.

I soci possono farsi rappresentare, conferendo delega per iscritto, solo da altri soci dell'associazione stessa aventi voto

Ciascun socio avente diritto di voto non può essere portatore di più di tre deleghe.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

Gli enti e le società legalmente costituite, socie, possono intervenire nell'assemblea a mezzo di persona, anche non socio, designata mediante delega scritta dall'Organo direttivo della persona giuridica stessa.

Hanno diritto di voto i soci maggiori di età che abbiano diritto di partecipare all'assemblea.

Compatibilmente con i mezzi e le risorse a disposizione dell'Associazione, è consentito espressamente lo svolgimento di Assemblee Ordinarie e Straordinarie, nonchè di riunioni del Consiglio di Amministrazione, in audio-video conferenza, con facoltà degli aventi diritto di esprimere il proprio voto per via telematica.

È demandato al Consiglio di Amministrazione l'emanazione di un apposito regolamento che dovrà essere sottoposto per la sua approvazione e la sua efficacia all'Assemblea Ordinaria dei soci, ai sensi del'Art. 25 - per disciplinare le concrete modalità di svolgimento delle assemblee in audio-video conferenza, nel rispetto dei principi di democraticità e partecipazione e dei diritti dei soci riconosciuti dall'Art. 9.

 

Art. 17

 

(Argomenti deliberati dall’Assemblea Ordinaria)

 

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha i seguenti compiti:

-  elegge il Presidente dell'Associazione;

-  elegge i membri del Consiglio di Amministrazione;

-  elegge i componenti del Collegio Sindacale;

-  approva il programma di attività proposto dal Consiglio Di Amministrazione;

-  approva il bilancio preventivo;

-  approva il bilancio consuntivo;

-  approva o respinge le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 33;

-  stabilisce l'ammontare delle quote associative e di eventuali contributi a carico dei soci;

-  determina eventuali indennità da corrispondere agli Amministratori;

-  delibera sugli aspetti gestionali dell'associazione riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori;

-  delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

-  delibera su quant'altro espressamente previsto dal presente statuto.           

In prima convocazione essa è validamente costituita quando vi partecipi almeno metà più uno dei soci aventi diritto di voto, e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero il numero di soci aventi diritto di voto intervenuti con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Sono fatte salve le diverse disposizioni degli artt.19 e 33 del presente statuto.

 

Art. 18

 

(Termini di convocazione) 

 

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio; può poi essere convocata ogni qualvolta ciò si renda opportuno, e negli altri casi previsti dalla legge.

 

Art. 19

 

(Assemblea Straordinaria)

 

All'Assemblea straordinaria compete deliberare:

-  sulle modifiche dell'atto costitutivo;

-  sulla nomina e revoca dei liquidatori;

-  sull'esclusione del socio.

Le decisioni sono assunte validamente sia in prima  che in seconda convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 20

 

(Presidenza e segreteria dell'assemblea)

 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

Ad esso compete di constatare la regolarità delle deleghe e il diritto dei soci di partecipare all'Assemblea nonché di disciplinare la discussione e di determinare le modalità di votazione.

Il Presidente designa un Segretario, che può essere scelto anche tra persone non socie, e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli amministratori o i sindaci.

Nell'Assemblea straordinaria, le mansioni del segretario possono essere svolte da un notaio, designato dal Presidente dell'Assemblea.

 

Art. 21

 

(Verbali di assemblea)

Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbali redatti dal segretario o da un notaio che, iscritti in appositi libri, devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario o notaio medesimo.

 

Art. 22

 

(Presidente dell'Associazione)

Il Presidente dell'associazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, è nominato da quest'ultima in sede ordinaria ai sensi del precedente art. 14, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Ad esso compete di convocare e presiedere l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, e di svolgere i compiti indicati all'art. 20.

Al Presidente inoltre spetta la rappresentanza dell'associa­zione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudizia­rie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

In caso di necessità e di urgenza, il Presidente assume provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente eventualmente nominato ai sensi del successivo art. 23, o, in mancanza, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Nello svolgimento dei compiti ad esso affidati, il Presidente si avvarrà della collaborazione del Consiglio d'Amministrazione.

Al Presidente é riconosciuto il potere di firma.

 

Art. 23

 

(Consiglio di Amministrazione)

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da sei membri, oltre il Presidente, eletti dall'Assemblea.

Esso può cooptare altri sei membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in  carica tre anni, sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

Qualora per dimissioni o altre cause vengano a mancare i due terzi degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere immediatamente convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Il Presidente dell'associazione presiede anche il  Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può eleggere fra i suoi membri un vice-presidente che sostituisca il Presidente in casi di assenza o impedimento.

 

Art. 24

 

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio si raduna sia nella sede dell'associazione sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, con lettera espressa, raccomandata, fax o messaggio di posta  elettronica da spedirsi, a ciascun amministratore e Sindaco effettivo, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e degli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza, la convocazione avviene a mezzo telegramma fax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima.

In prima convocazione il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Nel caso in cui la convocazione è richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma due, alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla convocazione.

 

Art. 25 

 

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Il Consiglio ha inoltre la facoltà di compiere altre attività di straordinaria amministrazione, per acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altri enti costituiti o costituendi, richiedendo, per questo unico caso, il parere favorevole dell'assemblea ordinaria; assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti di cui all'art. 3 quarto comma del presente statuto; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge; assumere eventuale personale; nominare un segretario ed un tesoriere; fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, mediante l'emanazione di appositi regolamenti che - per loro validità ed efficacia - dovranno comunque essere approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i rendiconti ed i bilanci consuntivo e preventivo annuale entro i termini previsti dallo statuto; determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; ratificare, nella prima seduta utile i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; istituire eventuali comitati esecutivi nominandone i membri; nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

 

Art. 26

 

(Comitato Esecutivo)

Per lo studio o la gestione di particolari attività il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare fra i suoi membri uno o più comitati esecutivi, composti da almeno tre membri scelti fra i componenti del Consiglio stesso oppure fra i soci, di cui uno di diritto è il Presidente dell'Associazione, che presiede anche tale Comitato.

La delibera consiliare di istituzione del Comitato Esecutivo deve essere presa a maggioranza qualificata dei due terzi del numero degli amministratori, e la delibera deve stabilire espressamente i poteri delegati al Comitato da parte del Consiglio.

Al Comitato Esecutivo é fatto obbligo di relazionare trimestralmente sul suo operato, al consiglio d'amministrazione.

Il Comitato dura in carica tre anni ed é rieleggibile.

Il Consiglio, se cessano le esigenze che ne hanno resa necessaria la creazione, può sciogliere anche prima dei tre anni i Comitati esecutivi.

 

Art. 27

 

(Segretario)

Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere fra i suoi membri oppure fra i soci un Segretario dell'Associazione.

Esso coadiuva il Presidente dell'associazione.

Ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Esecutivi, ma se non ne è membro, è privo del diritto di voto. 

Il Segretario ha i seguenti compiti:

-  provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

-  provvede al disbrigo della corrispondenza;

-  è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

-  è a capo del personale. 

Il Segretario relaziona trimestralmente sul suo operato al Consiglio d'Amministra­zione.

Al Segretario spetta, nei limiti conferitigli dalla deliberazione di nomina, la rappresentanza operativa dell'Associazione per dare validamente esecuzione a tutte le decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Può ricevere deleghe dal  Presidente dell'Associazione può inoltre rilasciare deleghe specifiche al compimento di singoli affari o di particolari operazioni ai soci dell'associazione, determinandone comunque l'ambito e la durata.

Dura in carica tre anni ed é rieleggibile.

 

Art. 28

 

(Tesoriere)

Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere fra isuoi membri, oppure fra i soci, un Tesoriere dell'Associazione.
Il Tesoriere ha i seguenti compiti;

-  Predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di Ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di Febbraio;

-  Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione, nonchè alla conservazione della documentazione relativa;

-  Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;

-  Compie tutte le operazioni finanziarie di cui all'Art. 5 e su delega del Presidente.

Il Tesoriere relaziona trimestralmente sul suo operato al Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 29

 

(Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.

Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2403 e ss. del codice civile.

Esso agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi, oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta firmata e distribuita a tutti i soci.

 

Art. 30

 

(Cariche Onorarie)

L'Assemblea ordinaria dei soci può nominare un Presidente Onorario dell'Associazione.
Alla carica di Presidente Onorario sarà eletta una personalità che si sia particolarmente distinta nei settori di cui all'Art. 3, oppure che contribuisca o abbia contribuito notevolmente, con la sua opera morale o materiale, al perseguimento degli scopi dell'Associazione.
L'Assemblea ordinaria dei soci può altresì nominare Soci Onorari persone fisiche o Enti che si siano distinti nei settori di cui al precedente comma, ovvero che abbiano conseguito particolari meriti verso l'Associazione con il compimento di opere morali o materiali.
Le cariche sociali onorarie hanno durata illimitata.

 

Art. 31

 

(Durata delle cariche)

Tutte le cariche sociali non onorarie hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

 

TITOLO V

 

(Delegazioni Regionali e Provinciali)

 

Art. 32

L'Assemblea ordinaria dei soci può deliberare l'istituzione di delegazioni Regionali o Provinciali dell'Associazione, che funzioneranno secondo le norme ed i principi del presente statuto ed agiranno nel rispetto degli scopi dell'Associazione.
I soci, che faranno parte della delegazione sulla base del criterio territoriale del luogo di residenza o della sede legale, eleggeranno fra loro un rappresentante che curerà i rapporti fra associazione e delegazione, nonchè le relazioni con i soci.
Su delega del Consiglio di Amministrazione, il rappresentante della delegazione regionale o provinciale potrà curare anche le relazioni con le istituzioni e gli enti necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.
Resta ferma la facoltà dell'Assemblea Ordinaria, con i quorum di cui all'Art. 33, di regolamentare in maniera diversa il funzionamento ed i compiti delle delegazioni regionali e provinciali, nel rispetto dei principi ispirativi del presente statuto e ferma la natura di ONLUS dell'Associazione.

 

TITOLO VI

 

(Disposizioni finali)

 

Art. 33

 

(Modifiche allo statuto)

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno dieci soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di lameno la metà più uno degli associati iscritti aventi diritto di voto e con il voto di tanti soci che rappresentino la metà più uno dei soci iscritti aventi diritto di voto, sia in primache in seconda convocazione.

 

Art. 34

 

(Scioglimento e nomina liquidatori)

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della associazione, l'Assemblea straordinaria, convocata senza ritardo dagli amministratori, determina le modalità della liquidazione della stessa e nomina uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni e gli emolumenti, ferma restando l'osservanza dell'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, e nel pieno rispetto di tutte le altre norme inderogabili.

 

Art. 35

 

(Collegio Arbitrale)

Tutte le controversie che potranno sorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto fra gli organi, tra gli organi e i soci oppure fra i soci, sono devolute alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, nel rispetto della regola del contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà l'effetto di accordo direttamente raggiunto fra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due, o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte di Appello di Napoli, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

 

Art. 36

 

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni della legge italiana vigente.